DUVRI, a chi spetta

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DUVRI, a chi spetta

Impresa pulizie Mestre | Ditta pulizie Mestre
Pubblicato da Lori Piovesan in Normativa · 25 Ottobre 2014
Tags: duvricondominio
Esiste spesso una diatriba fra appaltante e ditta appaltatrice, su chi abbia il compito di fornire il documento unico di valutazione dei rischi, o DUVRI. L'articolo 26 comma 1 del DL n. 81/2008 prevede l'obbligo per il datore di lavoro committente, in caso di affidamento del lavoro a ditta appaltatrice, di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa che eseguirà il lavoro. 
Tale verifica viene normalmente eseguita con l'acquisizione del Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio e con l'acquisizione della autocertificazione in cui l'impresa appaltatrice dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali.
L'articolo di legge sopra citato, stabilisce inoltre che datori di lavoro e subappaltatori cooperano per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi di incidenti sul lavoro.
Il parere ministeriale, recentemente espresso, e che il datore di lavoro non può chiedere alla ditta subappaltante copia del Duvri, in quanto la stesura del suddetto documento è a carico del datore di lavoro o committente.
Il datore di lavoro, o committente, può richiedere la collaborazione dell'impresa appaltatrice e in particolare, documenti e informazioni utili per la redazione del Duvri.
Anche nel nostro caso, di imprese di pulizia, la redazione del Duvri spetta quindi ai committenti, siano essi aziende o amministratori di condominio.


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